(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3
                        del 10 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   Per   la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dalla  legge
regionale  16  settembre  1982,  n.  82,   concernente   "Provvidenze
regionali   per  l'edilizia  abitativa:  agevolazioni  finanziarie  a
cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati
per  la  costruzione  e  l'acquisto  di nuovi alloggi, nonche' per il
recupero del patrimonio residenziale esistente"  e'  autorizzata,  ai
sensi  dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la
spesa di L. 6.000.000.000, per ciascuno degli esercizi relativi  agli
anni 1987, 1988 e 1989.