(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' Per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 16 settembre 1982, n. 82, concernente "Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l'acquisto di nuovi alloggi, nonche' per il recupero del patrimonio residenziale esistente" e' autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la spesa di L. 6.000.000.000, per ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1987, 1988 e 1989.